Vilipendio di cadavere

Il vilipendio di cadavere è il contegno di chi offende il comune sentimento di pietà nei confronti dei defunti.

Diritto italiano

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Delitto di
Vilipendio di cadavere
FonteCodice penale italiano
Libro II, Titolo IV, Capo II
Disposizioniart. 410
Competenzatribunale monocratico
Procedibilitàd'ufficio
Arresto
  • (comma 1) non consentito
  • (comma 2) facoltativo
Fermonon consentito
Pena
  • (comma 1) reclusione da 1 a 3 anni
  • (comma 2) reclusione da 3 a 6 anni

Nel diritto penale italiano è la rubrica del reato previsto dall'art. 410 del Codice penale italiano: esso punisce chi oltraggia un cadavere o le sue ceneri o commette su di essi atti osceni, brutali o violenti, come la mutilazione e la deturpazione.[1]

La pena è la reclusione da uno a tre anni nel caso dei soli atti di vilipendio (comma 1); la reclusione va da 3 a 6 anni nei casi di deturpamento, mutilazione o oscenità (comma 2).

La ratio della norma è la tutela del comune sentimento di pietà nei confronti dei defunti.

Diritto internazionale

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Nel diritto internazionale umanitario costituisce crimine di guerra il contegno di chi non rispetta il corpo dei deceduti o ciò che ne resta, indipendentemente dalle responsabilità del defunto[2].

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