Editto

pronunziamento avente valore di legge

Un editto è un pronunziamento avente valore di legge emanato da un soggetto che possegga tale autorità, detta ius edicendi. Il termine deriva dal latino edictum, a sua volta composto dei termini e-dicere, "dire fuori", nel senso di "pronunziare" in discorso.

Lapide con parte del testo dell'Editto sui prezzi massimi dell'imperatore Diocleziano conservata al Pergamonmuseum di Berlino.

Evoluzione storica modifica

Età romana modifica

Nell'Antica Roma l'editto aveva originariamente forma di ordinanza emanata dai magistrati maggiori e avente efficacia limitatamente alla durata in carica dell'autorità che lo aveva emesso. La convocazione delle assemblee nell'età repubblicana avveniva tramite edictum del magistrato che presiedeva la votazione.[1]

Particolarmente importante risultava nel diritto romano l'editto pretorio, emanato dal pretore nel momento del proprio insediamento per definire le modalità d'applicazione del diritto. Tale editto venne poi consolidandosi in una forma stabile ripetuta da ogni pretore, che prese nome di edictuum perpetuum ("editto perpetuo") poi diventato editto tralatizio (tutti si dovevano uniformare a un solo editto standard).

Lo stesso argomento in dettaglio: Editto pretorio ed Editto perpetuo.

In seguito l'editto divenne una prerogativa dell'imperatore, che lo utilizzava per emanare in forma solenne una costituzione imperiale, il cui valore si estese anche oltre il termine del regno del singolo imperatore.

Un esempio di editto imperiale romano può essere rappresentato dal testo dell'Editto di Tessalonica:

(LA)

«IMPPP. GR(ATI)IANUS, VAL(ENTINI)ANUS ET THE(O)D(OSIUS) AAA. EDICTUM AD POPULUM VRB(IS) CONSTANTINOP(OLITANAE).
Cunctos populos, quos clementiae nostrae regit temperamentum, in tali volumus religione versari, quam divinum Petrum apostolum tradidisse Romanis religio usque ad nuc ab ipso insinuata declarat quamque pontificem Damasum sequi claret et Petrum Aleksandriae episcopum virum apostolicae sanctitatis, hoc est, ut secundum apostolicam disciplinam evangelicamque doctrinam patris et filii et spiritus sancti unam deitatem sub parili maiestate et sub pia trinitate credamus. Hanc legem sequentes Christianorum catholicorum nomen iubemus amplecti, reliquos vero dementes vesanosque iudicantes haeretici dogmatis infamiam sustinere ‘nec conciliabula eorum ecclesiarum nomen accipere’, divina primum vindicta, post etiam motus nostri, quem ex caelesti arbitro sumpserimus, ultione plectendos.
DAT. III Kal. Mar. THESSAL(ONICAE) GR(ATI)ANO A. V ET THEOD(OSIO) A. I CONSS.
»

(IT)

«IMPERATORI Graziano, VALENTINIANO E TEODOSIO AUGUSTI. EDITTO AL POPOLO DELLA CITTÀ DI COSTANTINOPOLI.
Vogliamo che tutte le nazioni che sono sotto nostro dominio, grazie alla nostra carità, rimangano fedeli a questa religione, che è stata trasmessa da Dio a Pietro apostolo, e che egli ha trasmesso personalmente ai Romani, e che ovviamente (questa religione) è mantenuta dal Papa Damaso e da Pietro, vescovo di Alessandria, persona con la santità apostolica; cioè dobbiamo credere conformemente con l'insegnamento apostolico e del Vangelo nell’unità della natura divina di Padre, Figlio e Spirito Santo, che sono uguali nella maestà e nella Santa Trinità. Ordiniamo che il nome di Cristiani Cattolici avranno coloro i quali non violino le affermazioni di questa legge. Gli altri li consideriamo come persone senza intelletto e ordiniamo di condannarli alla pena dell’infamia come eretici, e alle loro riunioni non attribuiremo il nome di chiesa; costoro devono essere condannati dalla vendetta divina prima, e poi dalle nostre pene, alle quali siamo stati autorizzati dal Giudice Celeste.
DATO IN Tessalonica NEL TERZO GIORNO DALLE calende DI MARZO, NEL CONSOLATO QUINTO DI GRAZIANO AUGUSTO E PRIMO DI TEODOSIO AUGUSTO
»

Età medievale e moderna modifica

Nel Medioevo l'editto divenne un atto promulgato dall'autorità regia per sancire benefici o immunità o per definire particolari questioni di principio. Spesso, per l'uso di bandire pubblicamente nelle piazze tali ordinanze, esse assumevano forma di proclama. Con tali modalità l'editto è sopravvissuto per tutta l'età moderna.

Analisi modifica

Per estensione si definisce come tale un decreto od un ordine emanato con crismi di particolare solennità, ma anche, al contrario, un'ordinanza, come un diktat, cui si attribuisce un significato negativo di imposizione dall'alto (si veda ad esempio l'uso fatto in Italia della recente espressione editto bulgaro), anche in riferimento ad un sistema dittatoriale.

Atti famosi modifica

nomeannoemanato daconseguenze
Editto perpetuo133imperatore Adrianocodifica definitiva dell'editto pretorio tralatizio
Editto di Caracalla212imperatore Caracallaestensione della cittadinanza romana a tutti gli abitanti dell'Impero
Editto di Afrodisiade301imperatore Dioclezianoraddoppio del valore nominale di tutte le monete circolanti nell'Impero romano
Editto sui prezzi massimi301imperatore Dioclezianolimitazione dei prezzi dei prodotti commerciabili nell'Impero
Editto di Milano313imperatori Costantino I e Licinioriconoscimento della libertà di culto al Cristianesimo nell'Impero romano
Editto di Tessalonica380imperatori Teodosio I, Graziano e Valentiniano IItrasformazione del Cristianesimo in religione di Stato nell'Impero romano
Editto di Teodorico493 - 526re Teodorico il Granderegolamentazione dei rapporti tra goti e latini nel regno
Editto dei Tre Capitoli545imperatore Giustiniano I di Bisanzioscisma tricapitolino nell'Esarcato d'Italia
Editto di Rotari643re Rotari dei Longobardiregolamentazione dei rapporti tra longobardi e latini nel Regno longobardo
Editto di Pistres864re Carlo il Calvo dei Franchi occidentali
Editto di Amboise1569reggente Caterina de Medici per il re Luigi IX di Francia
Editto di Beaulieu1576re Enrico III di Francia
Editto di graziare Luigi XIII di Francia
Editto di Nantes1598re Enrico IV di Franciaconcessione della libertà di culto ai protestanti ugonotti
Editto di Fontainebleau1685re Luigi XIV di Franciarevoca dell'Editto di Nantes
Editto di Saint Cloud
Editto di Saint-Germain-en-Laye1562
Editto di Restituzione1629imperatore Ferdinando II del Sacro Romano Impero
Editto delle chiudende1820re Vittorio Emanuele I di Sardegna

Note modifica

  1. ^ Edictum - Nuovi Dizionari Online Simone - Dizionario Storico-Giuridico Romano Indice E, su simone.it. URL consultato il 9 marzo 2021 (archiviato dall'url originale il 30 marzo 2016).

Voci correlate modifica

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