Corpo elettorale

in una democrazia, insieme di aventi diritto al voto

Il corpo elettorale rappresenta l'insieme delle persone alle quali viene riconosciuto il diritto di esercitare l'elettorato attivo, e cioè il diritto di eleggere i propri rappresentanti, e l'elettorato passivo, e cioè il diritto di essere eletto, e solitamente rappresenta un sottoinsieme dei cittadini.Il diritto di voto, così riconosciuto, opera sotto precisi requisiti.

Il voto modifica

Lo stesso argomento in dettaglio: Voto (elezione).

La democrazia, che riconosce il Corpo elettorale nella sua massima latitudine, è la forma di Stato attraverso cui il popolo esprime il proprio voto.

Il voto è un metodo attraverso il quale un gruppo di persone esprime un giudizio. Quando i componenti del gruppo si esprimono in quanto individui, si parla di voto personale: esso è uno dei principi fondamentali delle moderne democrazie rappresentative[1] e, in Italia, è consacrato dall'articolo 48 della Costituzione, unitamente alla libertà ed uguaglianza del voto.

Il gruppo di persone chiamate a votare può esser più o meno grande e a seconda dei casi può variare e comprendere i partecipanti di una riunione così come gli appartenenti a una circoscrizione elettorale e quindi a un'elezione.

Di solito il voto è uno strumento che è volto a prendere una decisione in seguito a una discussione o a un dibattito, ma - quando coinvolge il Corpo elettorale - è l'atto finale di una campagna elettorale e consiste in uno scrutinio dal quale consegue la proclamazione degli eletti in assemblee rappresentative.

Il popolo modifica

Il popolo è l'elemento personale dello Stato, e trova nell'ordinamento italiano la propria sovranità nell'art. 1 della Costituzione.

Il corpo elettorale si presenta come la parte attiva del popolo, ovvero l'insieme dei cittadini che godono dell'elettorato attivo, inteso quale diritto di costituire, attraverso il voto, i collegi politicamente rappresentativi dello Stato-ordinamento (non solo il Parlamento ma anche i Consigli regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali).

Pertanto le funzioni principali del corpo elettorale sono due:

  1. Funzione elettorale
  2. Funzione che si inserisce nell'esercizio della democrazia diretta o rappresentativa

Corpo elettorale in Italia modifica

Ecco il corpo elettorale in Italia, prima nel Regno d'Italia e poi nella Repubblica Italiana:

AnnoCorpo elettoraleNote
1861418.695Prime elezioni del Regno d'Italia.
1865504.265
1867498.208
1870530.018
1874571.939
1876605.007
1880621.896
18822.017.829Esteso il diritto di voto
18862.420.317
18902.752.658
18922.934.000
18952.120.000
18972.458.388
19002.568.388
19042.928.749
19092.930.473
19138.672.000Esteso il diritto di voto: suffragio universale maschile
191910.235.874
192110.475.164
19299.460.737
193410.433.536
194628.005.449Voto alle donne: suffragio universale. Elezioni istituzionali: scelta la Repubblica Italiana
194829.117.544
195330.280.342
195832.446.892
196331.766.058
196835.566.681
197237.049.654
197640.423.131
197942.203.314
198344.047.478
198444.412.456
198745.689.829
198946.335.433
199247.435.689
199448.235.213
199648.846.238
200149.256.295
200649.425.690
200850.257.534
201350.399.841
201850.782.650

Nota: Il dato include gli italiani all'estero.

Corpo elettorale a San Marino modifica

Ecco il corpo elettorale a San Marino:

AnnoCorpo elettoraleNote
19061.577Prime elezioni dopo l'Arengo del 1906
19061.203
19091.732
19121.445
19151.877
19181.732
19204.041
19234.184
19264.305
19323.915
19383.715
19435.932Esteso il diritto di voto: suffragio universale maschile
19455.846
19497.124
19517.301
19557.654
19597.514
196415.392Voto alle donne: suffragio universale
196916.720
197417.673
197819.615
198321.588
198826.052
199328.285
199830.117
200130.688
200631.759
200831.845

Nota: Il dato include i sammarinesi all'estero.

Note modifica

  1. ^ Nel ricorso contro la legge elettorale italiana del 2015, l'avvocato Besostri ha declinato tale principio citando "una puntuale sentenza del Tribunale Costituzionale Federale tedesco (Bundesverfassungsgericht) sui cosiddetti mandati aggiuntivi “Überhangmandate”(Decisione del Secondo Senato del 3 luglio 2008, BVerfGE 121,266, cause 2BvC 1/07, 2BvC 7/07) per la quale nessun candidato può essere danneggiato o favorito dal comportamento elettorale di elettori di altre circoscrizioni".

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